Domande frequenti e comuni su come funziona un OCC e come poter iniziare la procedura.

  • Chi presenta l’istanza all’OCC?

    Il sovraindebitato che intende sistemare tutta la sua situazione debitoria (comprendente tutti i debiti che uno ha), così come indicato nell’art. 6 L. 3/2012 (link)

  • Come si presenta l’istanza per la nomina del Gestore all’OCC?

    Tramite i modelli reperibili sul il presente sito e con l’ausilio, auspicabile, di un professionista (Avvocato Commercialista Notaio)

  • Quali sono le procedure per la risoluzione del proprio sovraindebitamento?

    Esistono tre procedure:

    1. Accordo del Debitore
    2. Piano del Consumatore
    3. Liquidazione di tutti i beni

  • Cosa deve contenere l’istanza di nomina del Gestore della Crisi?

    Così come indicato nella modulistica, tutti i dati del debitore e opportunamente integrati con la propria situazione attiva e passiva per meglio agevolare OCC nel proprio incarico.

  • A che fine si presenta l’istanza di nomina del Gestore della Crisi?

    Al fine di sistemare la propria situazione debitoria

  • Quale è il ruolo del consulente del debitore?

    E’ quel soggetto che assisterà il debitore in tutta la procedura: dalla presentazione dell’istanza per la nomina da parte di OCC del Gestore fino alla conclusione del procedimento anche esdebitativo.

  • Che tipo di incarico deve espletare il Gestore nominato dall’OCC?

    Fornire ausilio al debitore e al suo consulente nella predisposizione della domanda che verrà poi presentata in Tribunale, redigendo la relativa relazione accompagnatoria.

  • La proposta presentata in Tribunale dopo il vaglio del Gestore dell’OCC, deve prevedere l’inclusione di tutti i debiti?

    Sì.

  • Tra i debiti oggetto di istanza vi rientrano anche i debiti di Equitalia?

    Sì.

  • La presentazione dell’istanza di nomina del Gestore della Crisi consente di sospendere ed inibire le esecuzioni sia mobiliari che immobiliari sui beni del debitore?

    No, con la presentazione dell’istanza di nomina non si sospende alcuna procedura esecutiva.

    Sarà possibile la sospensione, solamente, se previsto dal provvedimento del giudice delegato dopo che è stata presentato Ricorso e che ne sia stata decretata ammissione da parte del Giudice Delegato

  • Quali sono i costi da sostenere per il deposito del Ricorso in Tribunale per l’accesso alle procedure da sovraindebitamento?

    Contributo unificato di Euro 98 e marca da bollo da Euro 27

  • Vi sono delle eventuali sanzioni a carico del sovraindebitato?

    Si, e sono indicate nell’art. 16 L. 3/2012 (link all’art. 16 comma 1)